PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prosecuzione degli interventi
per la città di Siena).

      1. Per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. La somma complessiva di 15 milioni di euro per gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge n. 75 del 1976 è ripartita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge n. 75 del 1976, è disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976; nei successivi tre mesi la regione stessa, sentita la soprintendenza competente, adotta le proprie determinazioni e le comunica al comune.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità

 

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previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.